Etichettatura ambientale

Etichettatura ambientale


D.LGS. 30 DICEMBRE 2021, N. 228. DL "MILLEPROROGHE", ART. 11. SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO DI ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI FINO AL 30 GIUGNO 2022.

Con il D.LGS. 30 DICEMBRE 2021, N.228, l'obbligo di etichettatura ambientale su tutti gli imballaggi per il trasporto o terziari (come pallets e imballaggi industriali), inizialmente previsto a partire dal 1° gennaio 2022, è stato prorogato di sei mesi.

Pertanto, a partire dal 1° luglio 2022, i suddetti imballaggi dovranno riportare il codice identificativo del materiale legno (FOR 50).

Come da circolare del Ministero Transizione Ecologica, vi è l'obbligo per i produttori di indicare tale dicitura SOLO sui documenti di trasporto per gli imballaggi cosidetti "neutri" (pag. 8 dell'allegato). Rientrando nel circuito B2B (professionale), essi possono non presentare le informazioni sulla modalità di raccolta differenziata, anche se tali informazioni restano volontariamente applicabili.

Tutti gli altri imballaggi (cassette per ortofrutta e pesce, tappi di sughero, …) devono invece riportare il corretto codice identificativo (FOR 50 per il legno e FOR 51 per il sughero) sull’imballaggio stesso. Inoltre, per tali imballaggi, destinati al circuito B2C (Consumatore), sarà obbligatorio riportare anche un’informazione sulla modalità di raccolta differenziata. 

Le diciture che potrete trovare:
  • Per pallets o imballaggi industriali (può comparire solo sui documenti di trasporto):
    "Pallet – FOR 50 Legno – Raccolta Differenziata Legno (verifica con il tuo Comune come conferire questo imballaggio all’isola ecologica)"
  • Per le cassette da ortofrutta (il codice e le informazioni sulla raccolta vanno apposte sull’Imballaggio):
    "Cassetta – FOR 50 Legno – Raccolta Differenziata Legno (verifica con il tuo Comune come conferire questo imballaggio all’isola ecologica)"
  • Per il tappo di sughero:
    "Tappo – FOR 51 Sughero – Raccolta Differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici (verifica le disposizioni del tuo Comune)."

D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116. CHIARIMENTI SULL’ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI DI CUI ALL’ART. 219, COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152
 
Con il D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116, il Ministero della Transizione Ecologica ha imposto che, a partire dal 1° gennaio 2022, tutti gli imballaggi per il trasporto o terziari devono riportare il codice identificativo del materiale di cui composti. Successivamente, con il D.LGS. 30 DICEMBRE 2021, N.228, l'obbligo di etichettatura ambientale è stato prorogato di sei mesi.


LINK UTILI:

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